Guida

Cittadinanza: come e dove presentare la domanda

Le procedure da seguire

cittadinanza

Perdersi nella burocrazia non è difficile e spesso capire chi può presentrare una domanda e quali documenti occorrono può sembrare un'impresa, ma essere a conoscenza di alcuni specifici passaggi può agevolare. Di seguito alcune informazioni utili per presentare richiesta di cittadinanza. Da gennaio 2019, per le informazioni l'Ufficio Cittadinanza di Firenze, in via Antonio Giacomini 8,  riceve il pubblico su appuntamento il martedì dalle 9 alle 11,  e giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16.
La linea telefonica (055 2783635) è attiva nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 11.
Email: immigrazionebis.pref_firenze@interno.it 

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

  • Cittadini stranieri coniugati con italiani
  1.  se residenti legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
  2.  se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.  Se il coniuge è diventato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

  • Cittadini stranieri residenti in Italia. La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  1. nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  2. figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  3. maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  4. aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  5. cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  6. apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  7. cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

 Per tutti casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di concessione della cittadinanza italiana viene presentata online, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno:  questa è la sola modalità di presentazione ammessa.


Eseguita la registrazione, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico il certificato di nascita  tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 250 Euro previsto dalla legge 94/2009 e un documento di riconoscimento.
Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale. La Prefettura si riserva di convocare la persona presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale la persona potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura sull''avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento,  l'eventuale irregolarità della documentazione allegata, la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.
Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo di domanda.


DOCUMENTI DA PRESENTARE

  1.   Il certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia)
  2.   Il certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata
  3. Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"
  4. una marca da bollo da 16 euro
  5. documento di riconoscimento (insieme a copia del permesso di soggiorno e codice fiscale).

Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri dovranno essere le stesse, Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale regolarmente iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) del Tribunale.

  •  RIFUGIATI o APOLIDI, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per il documento di cui al punto 2) atto di notorietà , formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.
     

 COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO


Il Ministero dell'Interno ha attivato tre indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza

  • area3citt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 0,1,2)
  •  area3biscitt@pecdlci.interno.it  ( n. protocollo finale 3,4,5,6)
  • area3tercitt@pecdlci.interno.it  ( n. protocollo finale 7,8,9)


E' necessario specificare con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento.


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