Cronaca

Nuova ordinanza della Regione: tutto ciò che si può e non si può fare nel periodo di Natale

Il presidente Giani firma la nuova ordinanza

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa. Ecco i principali dettagli.

In zona gialla:
-Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;
-Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

In zona arancione, da normativa nazionale (28,29,30 Dicembre e 4 Gennaio):
-Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune salvo lavoro, necessità o motivi di salute;
-É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
-Sarà possibile uscire dai comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia).
-Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) in tutta la regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
-In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
-In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)
-Per andare a trovare i figli presso l’altro genitore;
-Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
-Per accudire gli animali allevati.
-È consentito svolgere:
-Attività dei centri estetici;
-Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
-Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
-Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
-Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.
-Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
-Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all'aperto.
-Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

In zona rossa, da normativa nazionale (24,25,26,27,31 Dicembre e 1,2,3,5,6 Gennaio):
-Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) all’interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
-É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
-Per Capodanno divieto di spostamento dalle 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1° Gennaio.
-Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
-In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
-Per andare a trovare figli presso l’altro genitore;
-Per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
-Per accudire gli animali allevati.
-È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali.
Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.


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