Angolo dell'avvocato

Buche in strada: chi paga i danni del cittadino?

I frequenti episodi di danni a carico di veicoli e persone a causa delle buche stradali rendono attuale il tema degli strumenti mediante i quali ottenere una adeguata tutela risarcitoria

Le ultime, ma purtroppo frequenti, vicende di cedimento dell’asfalto ed in generale delle buche sulle strade fiorentine danno lo spunto per analizzare i profili di risarcimento del danno per i cittadini che subiscono un pregiudizio da tali situazioni, sia a carico dei propri autoveicoli sia a carico delle persone.

L’Ente proprietario della strada (Comune o Provincia) è responsabile del manto stradale. 

Infatti, l’art. 14 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) prevede che «gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: 

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; 

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze».

La responsabilità per i danni subiti dai cittadini a causa delle buche stradali è riconducibile all’art. 2051 c.c., il quale prevede che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

La suddetta norma stabilisce, quindi, una presunzione di responsabilità del custode (l’Ente proprietario della strada), il quale, per discolparsi, dovrà provare che il fatto è accaduto per mero caso fortuito, ossia che il danno è avvenuto in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

Un esempio di caso fortuito è generalmente ritenuto il danno procurato alla propria automobile dal conducente che andava ad alta velocità. In tal caso, non si potrà ritenere responsabile il Comune per il danno che l’auto ha subito dallo schianto con una buca stradale.

Infatti, l’Ente proprietario molto probabilmente proverà a dimostrare la sussistenza di un caso fortuito o in alternativa di un concorso colposo del danneggiato, secondo l’art. 1227 c.c.

Tale norma prevede che il risarcimento sia diminuito o non sia del tutto dovuto se il soggetto danneggiato ha concorso a realizzare il danno o avrebbe potuto evitarlo usando l’ordinaria diligenza. 

Quanto sopra trova conferma nella giurisprudenza secondo la quale «il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode. Si è detto, infatti, che il dovere di segnalare il pericolo, che costituisce normale obbligo gravante sul custode, si arresta in presenza di un uso improprio, anomalo e del tutto imprevedibile della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente da integrare essa stessa gli estremi del caso fortuito» (Corte Cass. n. 15882/2013)

Ciò detto, cosa deve fare il cittadino per ottenere il risarcimento del danno? Giuridicamente deve provare l’evento dannoso ed il nesso causale tra l’evento ed il danno subito.

Più chiaramente, occorre procurarsi le prove dell’esistenza del fatto e del collegamento tra quell’evento ed il danno. 

Ciò significa che sul momento stesso occorre scattare le fotografie all’auto e al punto dissestato del manto stradale. Poi è opportuno chiamare la Polizia Municipale, in quanto il relativo verbale farà prova dell’evento. Se la Polizia Municipale non dovesse giungere, è opportuno chiamare qualcuno a testimoniare (passanti o anche un amico o un parente che si precipiti sul luogo per verificare l’accaduto e poterlo, poi, riferire).

Se, poi, è stato procurato un danno all’auto, è importante far redigere un preventivo dal carrozziere per le riparazioni. Se, invece, si è verificato un danno alla persona, occorre recarsi al Pronto Soccorso per ottenere un certificato delle lesioni subite (ed eventualmente, poi, quello del medico legale).

La richiesta del danno può essere avanzata, anche tramite il proprio legale, all’Ente proprietario.

Se quest’ultimo si rifiuta di pagare quanto richiesto (come probabilmente avverrà) occorrerà chiedere il ristoro del danno innanzi al giudice, ai sensi dell’art. 2051 c.c., citando in giudizio l’Ente proprietario ed eventualmente il soggetto che ha in gestione la strada (es. nel caso del tombino, la società che si occupa della manutenzione fognaria).


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